Statuto

Obiettivi
Art. 1 - L'Associazione Italiana di Epidemiologia (A.I.E.) ha per obiettivi:
a) facilitare la comunicazione ed il collegamento tra quanti sono impegnati nella ricerca epidemiologica,
b) contribuire allo sviluppo delle conoscenze ed alla loro applicazione nel settore della prevenzione e della valutazione degli interventi,
c) stabilire e mantenere rapporti con istituzioni italiane e straniere interessate ai problemi epidemiologici,
d) promuovere lo sviluppo dell'epidemiologia nell'ambito dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale.

Strumenti
Art. 2 - L'A.I.E. tiene riunioni scientifiche di lavoro, seminari di informazione, di ricerca e didattici; promuove la circolazione di riviste e fogli di informazione; istituisce gruppi di lavoro su temi specifici.

Soci
Art. 3 - Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci quanti ne condividano gli obietti.
La qualifica di socio si perde per decadenza, dimissioni od espulsione. Si decade automaticamente per il mancato pagamento di tre quote successive non regolarizzate entro tre mesi dal sollecito inviato dalla segreteria.
L'espulsione può essere decisa solo dall'assemblea per gravi motivi inerenti gli obiettivi associativi.
Può essere assegnata la qualifica di “socio emerito” ad un socio di chiara fama scientifica e che si sia distinto nella vita associativa dell’AIE; i soci emeriti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Elettorato attivo e passivo
Art. 4 - Un socio ha diritto di voto durante una assemblea ordinaria o straordinaria se è stato presente in qualità di socio ad almeno una delle assemblee ordinarie dei due precedenti anni sociali.
Possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci con diritto di voto.

Riunioni ed assemblee
Art. 5 - L'Associazione tiene almeno una riunione scientifica di lavoro annuale durante la quale ha luogo anche l'assemblea ordinaria annuale al termine della quale vengono indicati la data, il luogo ed i temi della successiva.
L'assemblea è l'organo decisionale dell'Associazione che ne definisce tutte le linee di attività scientifiche e gestionali.
Approva i bilanci preventivi e consuntivi, l'operato della Segreteria, l'istituzione e l'attività di gruppi di lavoro stabilendone competenze e modalità di funzionamento ed ogni altra decisione compatibile con gli scopi associativi.
Le assemblee straordinarie possono essere indette dalla segreteria con preavviso di almeno due mesi su iniziativa della segreteria stessa o da almeno un quinto dei soci con diritto di voto.
Le altre riunioni scientifiche non possono avere capacità decisionale

Presidenza e Segreteria
Art. 6 - L’assemblea elegge ogni due anni un Vice Presidente ed i consiglieri; allo scadere del secondo anno dall’elezione il Presidente ed i Consiglieri decadono ed il Vice Presidente assume la Presidenza. Al Presidente sono attribuite funzioni di amministratore e di rappresentante dell’Associazione; al Vice Presidente funzioni di tesoriere.
La Segreteria è l’organo esecutivo dell'assemblea con compiti di indirizzo, coordinamento, amministrazione dell'Associazione ed è composta da non più di 9 membri.
La Segreteria può designare alcuni soci a compiti specifici ed in particolare può attribuire ad essi funzioni di collegamento e rappresentanza nei confronti di altre associazioni, organismi e istituzioni. Le modalità di elezione e il numero di membri sono definiti dal regolamento

Sezioni Regionali
Art. 7 - Sono istituite le sezioni regionali la cui attività ed i criteri di funzionamento sono stabiliti dal regolamento

Votazioni
Art. 8 - Le delibere dell'assemblea e della Segreteria sono normalmente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.
Le modifiche al presente statuto richiedono l'approvazione dei due terzi dei presenti con diritto di voto, tranne che per la modifica dell’articolo 4 per la quale è richiesta anche la presenza in assemblea della maggioranza dei soci.
Le proposte di variazioni di statuto possono essere formulate dalla segreteria o da almeno dieci soci e deve esserne data notizia a tutti i soci da parte della Segreteria almeno un mese prima della data dell'assemblea.
Gli eventuali emendamenti proposti durante l'assemblea stessa devono riguardare esclusivamente le variazioni di statuto proposte.
Le proposte di variazione del regolamento sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e non devono essere presentate anticipatamente. Il regolamento può essere approvato, solo per motivi di urgenza, anche dalla Segreteria, ma solo all’unanimità dei suoi componenti.

Patrimonio
Art. 9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annualmente versate dai soci nella misura fissata dal regolamento e dalle eventuali quote devolute da non soci previa accettazione della Segreteria

Sede legale e sede scientifica
Art. 10 - La sede legale dell’associazione è a Milano, in via Ricciarelli 29, c/o Inferenze scarl. La sede scientifica corrisponde alla sede lavorativa del presidente.

Norme suppletive
Art. 11 - Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto valgono le norme e le consuetudini vigenti.